Diritto d’autore e d’immagine

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PRIVACY

LIBERATORIA FOTOGRAFICA E LIBERATORIA SUI DIRITTI D’AUTORE

Oggi la privacy è diventata un tema scottante. Nel tempo è stato necessario dare vita a diverse diverse norme che si sono evolute fino a consolidarsi in una prassi che ogni fotografo professionista deve conoscere bene, soprattutto quando diffonde le sue foto e ne fa oggetto di commercio. Questo discorso vale per le foto ma anche per i video. Quando si parla di privacy il documento indispensabile diventa la liberatoria, documento fondamentale per tutelarsi e tutelare. La Legge italiana aveva già stabilito, in passato, che non è permesso diffondere immagini di terzi senza il loro consenso ma è solo dopo l’entrata in vigore nel 2016 del GDPR (“General Data Protection Regulation”) che le immagini iniziano ad essere considerate un vero e proprio dato personale.

Quando non si utilizzano le liberatorie si corrono diversi rischi. Pubblicando foto senza il consenso della persona ritratta si potrebbe cadere nel reato di trattamento illecito dei dati e di diffamazione aggravata. La legge sulla privacy punisce con la reclusione fino a tre anni chi compie questi atti illeciti cercando di trarre profitto dall’immagine o di danneggiare la reputazione della vittima. Oltre alla detenzione, potrebbe esserci anche una sanzione pecuniaria aggiuntiva. 

La liberatoria può essere stipulata in diversi format ma è necessario che il documento dimostri il consenso del soggetto interessato e un riferimento alle normative in vigore che regolano il caso specifico. Di seguito elencherò alcuni piccoli consigli utili per stilare personalmente la propria liberatoria.

La normativa

Il diritto d’autore è un istituto giuridico disciplinato da una legge specifica, la Legge n. 633 del 1941nota come Legge sul diritto d’autore. Questa legge nasce con l’obiettivo di tutelare le opere intellettuali, riconoscendo all’autore diritti patrimoniali e morali dell’opera creativa. Poco dopo il diritto d’autore verrà trattato anche all’interno del Codice civile (complesso delle linee generali dell’ordinamento giuridico che concerne il rapporto tra i privati cittadini, emanato in Italia nel 1942).

Alla base della normativa sul diritto d’autore troviamo il cardine dell’intero sistema legislativo italiano ovvero la Costituzione italiana che, nell’articolo 21 in particolar modo, tutela il diritto fondamentale a manifestare liberamente il proprio pensiero. Nella sua accezione ampia può essere considerata fonte del diritto d’autore insieme a quanto indicato anche negli articoli 9 e 33.

Il diritto d’autore si acquisisce con la creazione dell’opera dell’ingegno, senza che sia necessario da parte dell’autore un qualunque adempimento formale. Come specificato nell’art. 2575 del Codice civile “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Per essere tutelata, l’opera dell’ingegno deve nascere dall’incontro tra originalità e novità in quanto l’oggetto tutelato corrisponde a “opere di ingegno di carattere creativo”. Tali opere, affermano le norme, appartengono a determinate discipline che abbiamo visto essere individuate in opere letterarie, drammatiche, didattiche, religiose, nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e anche le banche dati. Tali opere sono oggetto di tutela in qualsiasi forma e modo si esprimano.

La legge fondamentale da consultare, dunque, è la Legge del 22 aprile 1941 n. 633 (Link Gazzetta Ufficiale). Ecco alcuni articoli fondamentali.

Art. 96 _ Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93.

Art. 97 _ Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98 _ Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Quando non è necessario avere una liberatoria per foto?

Non sempre bisogna far firmare una liberatoria per foto e video. Le occasioni in cui non è obbligatoria sono diverse:

  • Nel caso in cui in foto o video si riprendono persone famose (cantanti, attori, politici etc.);
  • Per ragioni di giustizia o di polizia (immagine di una persona scomparsa, di un ricercato etc.);
  • Nell’eventualità in cui tutti i soggetti stiano di spalle (e quindi non riconoscibili);
  • In foto scattate in eventi che si svolgono in pubblico;
  • Per le testate giornalistiche registrate al tribunale (immagini realizzate per ragioni scientifiche o culturali).

Quindi la domanda che potremmo porci è: se nelle tue foto sono presenti persone riconoscibili e intendi diffondere tali immagini su Internet (ad esempio, sui tuoi canali Social o sul tuo Blog), all’interno di concorsi, mostre fotografiche, manifestazioni, eventi o altro, dovrai far firmare loro una liberatoria che ne dimostri il consenso all’uso delle proprie immagini.

E se hai già pubblicato questi scatti? Può capitare, nei casi più semplici, che il soggetto interessato ti richieda la rimozione dello scatto (ad esempio, dalla tua gallery di fotografie online). In quel caso dovrai provvedere immediatamente pena conseguenze legali.

Le liberatorie che tutelano i fotografi

Parliamo della liberatoria sui diritti d’autore e della liberatoria sui diritti d’immagine. Ciò vale sia per i contenuti fotografici che per i video.

Liberatoria sui diritti d’autore

Con questo documento si permette ad un soggetto terzo di poter usare la propria opera d’arte. Esempio: se partecipi ad un concorso fotografico ti verrà richiesto di firmare una liberatoria dall’organizzatore dell’evento così quest’ultimo potrà avere l’assenso a pubblicare gratuitamente (su un sito, sui social etc.) il tuo lavoro.

Liberatoria sui diritti d’immagine

In questo caso si attesta il consenso del soggetto ripreso a pubblicare ed utilizzare, appunto, la propria immagine. Esempio: se fotografi una modella e il suo volto è ben riconoscibile, dovrai fargli firmare un’apposita liberatoria in cui la modella ti concederà il permesso di utilizzare la sua immagine.

Articolo 10 codice civile:

“L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova”.

Consigli utili per la compilazione 

Quando il soggetto è minorenne è meglio far firmare entrambi i genitori o chi ne fa le veci (potrebbe facilmente accadere che uno revochi il consenso dato dall’altro);

La liberatoria va fatta firmare singolarmente anche se fotografi un gruppo. Esempio: se riprendi una squadra di pallavolo dovrai chiedere il consenso ad ogni singolo giocatore (non ti basterà che l’allenatore firmi a nome di tutti);

Attenzione a fornire una liberatoria in duplice copia: l’originale per il fotografo e la copia per il soggetto ritratto.

Scrivi i nomi chiaramente e magari in stampatello per garantirne la perfetta leggibilità.

Inserisci sempre luogo e data e possibilmente anche più dettagli possibili relativamente alla sessione di scatto (Esempio: foto scattate in occasione di un determinato evento). Fondamentali sono infine i riferimenti legislativi che andrebbero sempre apposti in ogni liberatoria.

Infine…

Se parliamo di diritto d’autore impossibile non parlare di SIAE. Il diritto d’autore è lo strumento con cui le opere creative vengono tutelate e valorizzate. Esso nasce automaticamente con la creazione dell’opera: non c’è, quindi, nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenerne il riconoscimento. Sempre dalla Siae apprendiamo che a differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, trasferibili a terzi e hanno un limite temporale: durano, infatti, per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (in caso di opera con più autori, va presa a riferimento la scomparsa dell’ultimo di essi). Trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio ed è utilizzabile in modo libero.

Ma attenzione… Cosa è la SIAE?

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un organismo di gestione collettiva, cioè una società senza scopo di lucro che si occupa della tutela del diritto d’autore.

Grazie ad accordi di reciproca rappresentanza con 178 società di autori a livello globale, SIAE oggi tutela il diritto d’autore di ogni repertorio artistico per oltre 100 mila associati e mandanti, amministrando ben 62 milioni di opere italiane e internazionali.

E’ presente con i suoi uffici in tutta Italia, SIAE e ad oggi rappresenta il punto d’incontro tra chi crea le opere e chi le utilizza.

SIAE svolge un’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore: concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano.

La Siae, per tutelare il diritto d’autore, richiede pagamenti? Sì. 

Esempio: chi paga (o non paga) la SIAE? Facciamo finta che stiamo organizzando una festa. La Siae non la paga il musicista o il dj che viene ad animare la vostra festa ma la paga chi organizza l’evento. A quest’ultimo spetta rivolgersi all’ufficio Siae di competenza territoriale, chiedere e pagare (in anticipo) il permesso per avere la musica (dal vivo o registrata). Perché? A tutela del diritto d’autore. Diverso è il caso di una festa privata.

Per la SIAE, la festa privata è da intendersi come un evento privato, cioè riservato ai soli invitati, che si svolge in un locale pubblico. Quindi, riprodurre musica nella propria abitazione privata non coinvolge la SIAE.
 

Chi deve registrarsi alla SIAE?

 
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Qui trovi la storia della SIAE e, nello specifico, il suo ruolo nel complesso mondo del diritto d’autore: La Storia della SIAE.

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